Fatturazione Elettronica in REVERSE CHARGE

NUOVI OBBLIGHI A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2022

Con il decreto legge n. 146/2021 è stata prorogata la
data di abolizione dell’esterometro al 1° luglio 2022, data a partire dalla
quale diventerà obbligatoria anche la fatturazione elettronica da e verso
l’estero.

L’abolizione dell’esterometro e l’introduzione della
fatturazione elettronica per le operazioni da e verso l’estero era stata
prevista per il 1° gennaio 2022, ma grazie al nuovo decreto 146/2021, tale data
è stata prorogata al 1° luglio 2022.

Fino al 30 giugno 2022 i contribuenti possono scegliere
se continuare a presentare telematicamente la comunicazione delle operazioni
transfrontaliere (c.d. esterometro) oppure se passare alla fatturazione
elettronica estera.

A partire, invece, dal 1° luglio 2022 sarà obbligatorio
trasmettere i dati utilizzando il Sistema di Interscambio (SDI) secondo il
formato della fatturazione elettronica, sia per quanto riguarda le operazioni
attive sia quelle passive.

Operazioni attive:

I contribuenti dovranno emettere
una fattura elettronica in formato XML entro i normali termini di emissione
delle fatture, indicando come codice destinatario il codice XXXXXXX.

Operazioni passive:

Per quanto riguarda tali operazioni,
il soggetto passivo che riceve la fattura dal fornitore estero, sarà tenuto a
creare un’autofattura in formato XML da inviare all’Agenzia delle Entrate
tramite SdI entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di
ricevimento della fattura estera.  Nel
caso di reverse charge esterno il codice “Tipo Documento” da utilizzare in
autofattura va distinto a seconda delle seguenti casistiche:

  • TD17 “integrazione/autofattura per acquisto
    servizi dall’estero”: viene utilizzato quando il fornitore dei servizi è
    un soggetto estero residente in UE o extra UE e l’acquirente è un
    soggetto che risiede nel territorio italiano;
  • TD18 “integrazione per acquisto di beni
    intracomunitari”: utilizzato nel caso in cui il soggetto passivo italiano
    compra beni da un soggetto che risiede nell’UE;
  • TD19” integrazione/autofattura per acquisto di
    beni ex art. 17 c. 2 DPR 633/72”: utilizzato nel caso in cui il soggetto passivo
    italiano acquisto dei beni dal fornitore estero, ma i beni si trovano già nel
    territorio italiano, senza quindi la necessità di effettuare un’importazione.
  • TD20: può essere utilizzato quando il compratore
    italiano acquista da un soggetto intracomunitario e non riceve la fattura
    oppure la riceve per un importo inferiore al dovuto. Se entro due mesi
    dall’operazione di compravendita non ha ancora ricevuto la fattura, il soggetto
    passivo dovrà provvedere ad emettere autofattura indicando il corretto imponibile
    e la relativa imposta dovuta.

In tema di reverse charge
interno
(ovvero quelle operazioni che avvengono tra soggetti residenti in
Italia, ma per le quali la normativa IVA prevede che l’imposta venga assolta
dall’acquirente) non è obbligatoria l’emissione di autofattura, essendo
operazioni escluse dall’esterometro. È bene sottolineare però che, in
previsione dell’intento dell’Agenzia delle Entrate di giungere alla
compilazione dei registri iva da mettere a disposizione del contribuente,
potrebbe essere consigliabile implementare la procedura di auto-fatturazione
elettronica per tutte le operazioni in reverse charge. l’Agenzia ha confermato
nella FAQ 36 che “qualora l’operatore usufruisca del servizio gratuito di
conservazione elettronica offerto dall’Agenzia delle entrate, il documento
(l’autofattura) verrà portato automaticamente in conservazione”, potrebbe
essere un buon modo di automatizzare la gestione di queste casistiche. Il “tipo
documento” da utilizzare in questo caso è il TD16 “integrazione fattura reverse
charge interno”.