Imposta di bollo

Bollo virtuale

L’imposta di bollo sulle fatture è un’imposta indiretta che colpisce i consumi e dovuta in misura fissa (o proporzionale).

E’ pari a 2 euro per tutte le operazioni escluse o esenti da Iva che riguardano un importo che superi la soglia di 77 euro e 47 centesimi. 
L’importo dell’imposta di bollo compete al debitore, come stabilito dall’art. 1199 cc , anche se per il pagamento della stessa sono responsabili solidalmente entrambe le parti.

Se il costo dell’imposta di bollo è posto a carico del cliente, il valore (2,00 euro) deve essere indicato in fattura tra le operazioni escluse dall’ambito IVA, ex.art. 15 del DPR n. 633/1972; se, invece, il costo grava sul fornitore, l’importo della marca da bollo non deve essere specificato in fattura.

Soggetti passivi:

Sono soggette all’imposta le fatture di importo superiore ad € 77.47 riguardanti:

  • Operazioni fuori campo IVA per mancanza del presupposto soggettivo o oggettivo (Art. 2, 3, 4 e 5 DPR 633/1972), territoriale (Art. da 7 a 7-septies DPR 633/1972);
  • Operazioni escluse dalla base imponibile dell’IVA (Art. 15 DPR 633/1972);
  • Operazioni esenti da IVA (Art. 10 DPR 633/1972);
  • Operazioni non imponibili perché effettuate in operazioni assimilate alle esportazioni, servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali, cessioni ad esportatori abituali (esportazioni indirette Art. 8 lett. c) DPR 633/1972);
  • Operazioni effettuate dai soggetti passivi che usufruiscono del nuovo regime dei minimi e del regime forfettario.

Come funziona la nuova imposta di bollo?

A decorrere dal 2021 (febbraio) l’Agenzia delle entrate ha introdotto un controllo automatico sui file xml delle fatture elettroniche , per verificare la presenza dell’imposta di bollo virtuale in base al codice IVA presente in fattura.

Per le fatture elettroniche inviate tramite SdI, l’Agenzia delle
entrate predispone due distinti elenchi, contenenti gli elementi
identificativi, rispettivamente:

  • delle fatture elettroniche emesse che riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo (denominato Elenco A, non modificabile). 
  • delle fatture elettroniche riferite alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021, emesse e inviate tramite SdI che non riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo ma per le quali emerge tale obbligo (denominato Elenco B, modificabile) sulla base dei criteri soggettivi e oggettivi descritti nelle specifiche tecniche del provvedimento. 
ELENCO A  ELENCO B
Fattura con imposta dovuta e correttamente esposta in fattura Fatture con imposta dovuta ma non esposta in fattura
File non modificabile File modificabile

Entrambi gli elenchi sono resi disponibili  al cedente / prestatore, o al suo intermediario delegato, mediante un apposito servizio web all’interno dell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi nel sito internet dell’Agenzia delle entrate,  entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura di ogni trimestre solare.

ELENCO A

L’Elenco A contiene gli elementi identificativi delle fatture elettroniche ordinarie e semplificate, comprese le fatture elettroniche PA, trasmesse tramite SDI e non scartate, nelle quali è stato indicato l’assolvimento dell’imposta di bollo (tag valorizzato con “SI”).

Per quanto riguarda invece le  autofatture , che riportano l’indicazione dell’assolvimento del bollo, emesse dal cessionario / committente per regolarizzazione o integrazione (fatture elettroniche che riportano nel tag il valore “TD20 “), sono messe a disposizione nell’Elenco A del solo cessionario-committente.

ELENCO B

Nell ‘ elenco B  sono selezionate tutte le fatture ordinarie tra privati, ordinarie PA, e semplificate, riferite ad operazioni effettuate dal 1 ° gennaio 2021 nelle quali  non è stato indicato l’assolvimento dell’imposta di bollo  (tag non presente nell’XML della fattura), dove sono presenti (anche o esclusivamente) operazioni di cessione di beni e / o fornitura di servizi per le quali sono soddisfatte le seguenti condizioni:

  • la sommatoria degli importi risulta maggiore di 77,47 euro; 
  • è stata indicata la “natura”: 
    • N2.1 e N2.2 (operazioni non soggette IVA), oppure 
    • N3.5 e N3.6 (operazioni non imponibili IVA), oppure 
    • N4 (operazioni esenti IVA)
  • non è stata indicata nessuna codifica per il non assoggettamento
    all’imposta di bollo.

Non sono selezionate le fatture elettroniche che riportano nel tag uno dei seguenti codici: 

  • TD16 – integrazione fattura reverse charge interno 
  • TD17 – integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
  • TD18 – integrazione per acquisto di beni intracomunitari 
  • TD19 – integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72

Non sono selezionate le fatture elettroniche ordinarie tra privati, ordinarie PA, e semplificate che riportano nel tag uno dei seguenti codici: 

  • RF05 – Vendita sali e tabacchi
  • RF06 – Commercio fiammiferi
  • RF07 – Editoria
  • RF08 – Gestione servizi telefonia pubblica
  • RF09 – Rivendita documenti di trasporto pubblico e di sosta
  • RF10 – Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR 640/72
  • RF11 – Agenzie viaggi e turismo

Non sono selezionate le fatture elettroniche dove il cedente/prestatore e il cessionario/committente appartengono allo stesso Gruppo IVA.

TRIMESTRE LASSO
DI TEMPO ENTRO CUI È POSSIBILE EFFETTUARE LE MODIFICHE
1 15 aprile – 30 aprile
2 15 luglio – 10 settembre 
3 15 ottobre – 31 ottobre
4 15 gennaio – 31 gennaio

Sulla base dei dati delle fatture elettroniche indicate nell’Elenco A e nell’Elenco B eventualmente modificato, è calcolato ed evidenziato, nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi del cedente/prestatore, l’importo dovuto a titolo di imposta di bollo entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento.

Detto termine è prorogato al 20 settembre per le fatture elettroniche relative alle operazioni effettuate nel secondo trimestre solare e inviate tramite SdI nel medesimo periodo.
Il calcolo effettuato dall’Agenzia delle Entrate riguarderà esclusivamente le fatture correttamente elaborate e non scartate dallo SdI, cioè quelle per le quali il Sistema ha consegnato o messo a disposizione il file della fattura nel trimestre di riferimento.

In questo caso è necessario inserire una precisa dicitura in fattura per indicare l’avvenuto assolvimento dell’imposta di bollo, ovvero:
“Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell’articolo 15 del d.p.r. 642/1972 e del DM 17/06/2014”.

Il nuovo modello f24 precompilato online per il calcolo dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche si basa su un meccanismo elementare: il sistema genera l’importo da versare moltiplicando il numero delle fatture inviate tramite il Sistema di Interscambio per 2 euro, il valore dell’imposta.

Periodo Scadenza per il pagamento dell’imposta di bollo
1° Trimestre 31 Maggio
2° Trimestre 30 Settembre
3° Trimestre 30 Novembre
4° Trimestre 28 Febbraio

PAGAMENTO

Il cedente/prestatore effettua il pagamento nei termini previsti, utilizzando l’apposita funzionalità di addebito in conto corrente disponibile nel servizio web, che prevede obbligatoriamente il pagamento dell’intero importo determinato dall’Agenzia delle entrate e mostrato secondo i termini appena descritti.
In alternativa, il cedente /prestatore può effettuare il pagamento in modalità telematica tramite modello F24. Il servizio web consente per ciascun trimestre la consultazione dei pagamenti effettuati.

REGIME SANZIONATORIO

In caso di tardivo, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite Sistema di Interscambio, l’Agenzia delle Entrate comunica per via telematica al contribuente l’ammontare dell’imposta, della sanzione, ridotta ad 1/3, e degli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del mese anteriore a quello di elaborazione della comunicazione.
Il mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione definitiva delle somme rideterminate a seguito dei chiarimenti forniti dallo stesso contribuente in merito ai pagamenti dovuti, l’Agenzia procede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo dell’imposta non versata, della sanzione e degli interessi.

IN CONCLUSIONE

Libro Giornale: 1 bollo da 16,00 Euro ogni 2.500 registrazioni contabili.
Libro Inventari: 1 bollo da 16,00 Euro ogni 2.500 registrazioni contabili. A tal proposito l’Agenzia delle Entrate ha precisato di considerare “registrazioni contabili” tutti quegli elementi che concettualmente ne corrispondono.
Fatture di vendita: 1 bollo da 2,00 Euro, da apporre ad ogni fattura esente IVA con totale superiore ai 77,47 Euro. Anche questa imposta può essere versata digitalmente.
Sommando gli importi relativi a quanto dovuto per il libro giornale, per il libro inventari e per le fatture elettroniche, si indicherà l’imposta di bollo in un’unica riga tramite il modello F24 telematico.
Il nuovo Codice Tributo 2501 denominato “Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – articolo 6 del decreto 17 giugno 2014” è da inserire nella sezione “Erario” del modello F24, con il corrispondente periodo d’imposta di riferimento.

LE REGISTRAZIONI CONTABILI CONSIDERATE PER IL CALCOLO DELL’IMPOSTA
DI BOLLO SONO SOLO QUELLE PER LE QUALI LA LEGGE NE PREVEDE L’APPLICAZIONE.

IL CALCOLO DELL’IMPOSTA TOTALE SI OTTIENE ATTRAVERSO UN «SEMPLICE
MECCANISMO ELEMENTARE», OSSIA MOLTIPLICANDO IL NUMERO DI REGISTRAZIONI PER CUI
E’ PREVISTA L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA PER IL VALORE DELL’IMPOSTA (€2).