“Bonus Formazione 4.0”

“Bonus Formazione 4.0”

Il bonus Formazione 4.0 è il credito d’imposta inserito nel Piano Nazionale Transizione 4.0 per supportare la trasformazione digitale delle imprese.

Introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) nell’ambito del Piano Nazionale Industria 4.0 e definito dal Decreto Interministeriale 4 maggio 2018, l’incentivo è stato confermato ed esteso all’interno del Piano Nazionale Transizione 4.0, il nuovo piano biennale di politica industriale nazionale finanziato dalla Legge di Bilancio 2021.

Le imprese che sostengono spese per la formazione del personale dipendente nell’ambito delle tecnologie 4.0, possono fruire di un credito d’imposta, la cui misura varia in relazione alle dimensioni dell’impresa dal 30% al 60% delle spese ammissibili, con un massimo di 300.000 euro per le piccole imprese e di 250.000 euro per quelle medie e grandi.

Tutte le imprese residenti in Italia possono beneficiare del credito incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Requisiti fondamentali:

  • il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • il versamento regolare dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Sono escluse dall’agevolazione le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Le attività di formazione previste sono quelle finalizzate all’acquisizione e al consolidamento di competenze e conoscenze nelle seguenti tecnologie 4.0:

  • big data e analisi dei dati;
  • cloud e fog computing;
  • cybersecurity;
  • simulazione e sistemi cyber-fisici;
  • prototipazione rapida;
  • sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (Rv) e realtà aumentata (Ra);
  • robotica avanzata e collaborativa
  • interfaccia uomo macchina;
  • manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
  • internet delle cose e delle macchine;
  • integrazione digitale dei processi aziendali.

Deve interessare uno o più dei seguenti ambiti aziendali: 

  • vendita e marketing; 
  • informatica e tecniche;
  • tecnologie di produzione (i settori nei quali svolgere la formazione sono elencati nell’Allegato A della legge di Bilancio 2018);

Il credito d’imposta non può essere fruito per la formazione ordinaria o periodica organizzata dall’impresa per adeguarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell’ambiente e a ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

La formazione può essere organizzata direttamente dall’impresa o erogata da soggetti esterni all’impresa. In quest’ultimo caso, sono ammissibili solo le attività commissionate a:

  • soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la regione o provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa;
  • università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate;
  • soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali;
  • soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla disciplina europea;
  • Istituti tecnici superiori (ITS).

Le lezioni possono essere svolte in modalità e-learning ovvero on line, a condizione che le imprese adottino strumenti di controllo idonei ad assicurare, con un sufficiente grado di certezza, l’effettiva e continua partecipazione del personale impegnato nelle attività formative (Ministero dello Sviluppo Economico, circolare 3 dicembre 2018 n. 41208).

Il credito d’imposta spettante è utilizzabile, esclusivamente in compensazione mediante F24 da presentare attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (codice tributo 6897), a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono sostenute le spese ammissibili (previo adempimento da parte dell’impresa degli obblighi di certificazione previsti). 

Le spese ammissibili al credito d’imposta “Formazione 4.0” si dividono tra spese di personale, costi di esercizio, costi dei servizi di consulenza.17:47 11/05/2021

Sono ammissibili le spese di personale relative ai formatori per le ore di insegnamento nonché quelle relative ai discenti e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore in cui i discenti hanno seguito la formazione.

Sono ammissibili i costi di esercizio relativi a formatori e discenti direttamente connessi al progetto di formazione: le spese di viaggio, i materiali e le forniture di diretta attinenza formativa, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota riferita all’uso esclusivo nel progetto di formazione.

Sono ammissibili i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione e le eventuali spese relative al personale dipendente ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nel paragrafo precedente e che partecipi come docente o tutor alle attività di formazione ammissibili.

Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per discenti che sono lavoratori con disabilità.

Per fruire del credito d’imposta “Formazione 4.0 le imprese devono inviare una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, perché possa acquisire le informazioni necessarie.

Il bonus “Formazione 4.0” deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui sono state sostenute le spese ammissibili e ai periodi successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo.

Ricordiamo che l’incentivo è utilizzabile in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, presentando il modello F24 all’Agenzia delle Entrate.

Affinché le spese siano ritenute ammissibili, il loro sostenimento deve essere certificato dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Una certificazione che deve essere allegata al bilancio. Anche le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono avvalersi delle prestazioni di un revisore legale o di una società di revisione legale: in questo caso, la spesa sostenuta per adempiere l’obbligo di certificazione contabile, entro i 5000 euro, è ammissibile a incremento diretto del credito d’imposta. Sono escluse dall’obbligo di certificazione le imprese con bilancio revisionato.

Le imprese beneficiarie del bonus “Formazione 4.0” sono tenute a redigere e conservare: una relazione su organizzazione e contenuti della formazione erogata; la documentazione contabile e amministrativa che dimostri la corretta applicazione dell’incentivo; i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti da discenti e docenti/formatori.