Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti
Ultimo conto alla rovescia. Dal 16 settembre 2026 il FIR digitale diventa obbligatorio..
Il percorso di digitalizzazione della tracciabilità dei rifiuti entra nella sua fase definitiva. A seguito delle proroghe introdotte nel 2026, il periodo transitorio che consentiva l’utilizzo alternativo del Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) in formato cartaceo terminerà il 15 settembre 2026.
A partire dal 16 settembre 2026, per i soggetti obbligati al RENTRI, il FIR digitale (xFIR) diventerà l’unica modalità ordinaria di gestione dei formulari per la tracciabilità dei rifiuti.
Fino al 15 settembre 2026 è ancora possibile utilizzare:
• FIR cartaceo;
• FIR digitale (xFIR).
Dal 16 settembre 2026, invece:
• sarà necessario operare tramite il sistema digitale previsto dal RENTRI;
• le sanzioni relative alla mancata o incompleta trasmissione dei dati diventeranno applicabili.
Sono interessate tutte le imprese e gli operatori obbligati all’iscrizione al RENTRI secondo le tempistiche previste dalla normativa vigente.
- Soggetti sempre obbligati (A prescindere dal numero di dipendenti)
L’obbligo di iscrizione sussiste in modo assoluto, indipendentemente dalle dimensioni aziendali, per le seguenti categorie:
• Gestori di rifiuti: Enti e imprese che effettuano attività di trattamento, recupero o smaltimento dei rifiuti.
• Trasportatori e intermediari: Chiunque raccolga o trasporti rifiuti pericolosi a titolo professionale, nonché i commercianti e gli intermediari di rifiuti (anche senza detenzione fisica degli stessi).
• Consorzi di filiera: Sistemi di gestione individuale o collettiva per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti.
🛠️ 2. Produttori iniziali di rifiuti (Scadenze in base ai dipendenti)
Per le aziende che generano rifiuti nello svolgimento della propria attività (es. officine, cantieri, industrie, laboratori), l’obbligo è scattato progressivamente secondo tre scaglioni temporali:
Primo Scaglione (Iscrizione già effettuata entro il 13 febbraio 2025)
• Enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con più di 50 dipendenti.
• Enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi (da lavorazioni industriali e artigianali) con più di 50 dipendenti.
Secondo Scaglione (Iscrizione già effettuata entro il 14 agosto 2025)
• Enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con più di 10 e fino a 50 dipendenti.
• Enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi (da lavorazioni industriali e artigianali) con più di 10 e fino a 50 dipendenti.
Terzo Scaglione (Iscrizione completata entro il 13 febbraio 2026)
• Tutti i restanti enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi (comprese le microimprese fino a 10 dipendenti).
❌ 3. Soggetti esclusi dall’obbligo di iscrizione
Le recenti disposizioni di legge hanno espressamente escluso dall’obbligo di iscrizione al RENTRI alcune categorie (anche qualora producano rifiuti pericolosi):
• Produttori di soli rifiuti NON pericolosi con meno di 10 dipendenti.
• Imprenditori agricoli (art. 2135 c.c.) che producono rifiuti pericolosi o con un volume d’affari annuo inferiore a 8.000 euro.
• Professionisti non organizzati in forma d’impresa (es. medici, dentisti, veterinari che operano come singoli liberi professionisti nei propri studi).
• Attività artigianali di servizi alla persona che producono rifiuti pericolosi taglienti o siringhe (codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02, quali ad esempio parrucchieri, estetisti e tatuatori).
⚠️ Nota di conformità: I soggetti esclusi dall’obbligo di iscrizione non devono registrarsi al portale, ma sono comunque tenuti – qualora movimentino rifiuti – ad adeguarsi ai nuovi modelli di FIR cartaceo stampati digitalmente tramite il sistema.
È quindi fondamentale:
✅ verificare la propria posizione rispetto agli obblighi di iscrizione;
✅ attivare gli strumenti informatici necessari;
✅ formare il personale coinvolto nella gestione dei rifiuti;
✅ testare per tempo le procedure digitali per evitare criticità operative.
Perché agire subito
L’adozione anticipata del FIR digitale consente di:
• evitare rallentamenti operativi a ridosso della scadenza;
• ridurre il rischio di errori nella gestione documentale;
• garantire la piena conformità normativa;
• semplificare la tracciabilità dei rifiuti.
Hai bisogno di supporto?
Il nostro team è a disposizione per assistere la tua azienda nell’adeguamento al RENTRI,
Contattaci per una consulenza dedicata e arriva preparato alla scadenza del 15 settembre 2026.
